Con quale criterio lo Stato sottrae la Retribuzione professionale docente ai supplenti che hanno sottoscritto contratti di breve durata e saltuari? A chiederlo, non riscontrando giustificazioni valide, è stato il giudice del Tribunale di Marsala, sezione Civile e Lavoro, al quale si è rivolto un insegnante, difeso dai legali Anief, dopo avere rilevato che nelle buste paga ricevute negli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 non era presente la voce stipendiale “RPD” – pari a circa 175 euro mensili - invece assegnata ai colleghi di ruolo o con supplenze di lunga durata. Il giudice, esaminata la normativa, ha accolto il ricorso Anief ritenendo che l’Amministrazione dovrà restituire al docente le migliaia di euro sottratte in modo illegittimo, comprensivi “i diritti connessi al TFR, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”. Determinante, nell’arrivare a questa conclusione, è stato anche il parere della Corte di Giustizia europea, per la quale, ha ricordato nella sentenza il giudice del Tribunale di Marsala «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive» che però nella fattispecie non sussistono.
“La Retribuzione professionale docente, come la Cia per il personale Ata, è un diritto del lavoratore e non c’entra nulla, nell’assegnarla, la modalità di contratto che si è firmato – ricorda Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - : va data anche a chi ha svolto o svolgerà un solo giorno di supplenza. Poiché nelle aule di giustizia sta passando sempre più spesso la conclusione che sottrarre la Rpd ad una parte dei supplenti è discriminante, il nostro sindacato rilancia ricorsi ad hoc per il recupero della Retribuzione professionale docente: ognuno può valutare direttamente con le strutture territoriali Anief l’entità della somma da recuperare”.
Anief rammenta ricorda che pure secondo la Cassazione la Rpd “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017). Il sindacato, inoltre, sa bene che in base alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il docente che stipula un contratto a tempo determinato, anche per pochi giorni, non può essere trattato in modo meno favorevole dei colleghi già immessi in ruolo.
COSA DICE LA SENTENZA DI MARSALA
Nelle conclusioni, il giudice ricorda che “secondo la Corte di Cassazione non può, quindi, dubitarsi che la Retribuzione Professionale Docenti costituisca un compenso fisso e continuativo atteso che lo stesso viene corrisposto, ai sensi dell’art. 7 del CCNL, per dodici mensilità, a nulla rilevando in contrario la circostanza che tale compenso fosse finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente, nonché al riconoscimento del ruolo determinante dei docenti, perché il supplente temporaneo, in quanto assunto per sostituzioni brevi e saltuarie, rende una prestazione equivalente- quanto a mansioni e funzioni - a quella del lavoratore sostituito, sì da doversi disattendere la tesi del Ministero, secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della Retribuzione Professionale Docenti. In conclusione, il MIM deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione professionale docenti per tutti i rapporti di lavoro a termine di durata non inferiore a 180 giorni complessivi nell’arco di ciascun anno di servizio con l’Amministrazione convenuta con i conseguenti diritti connessi al TFR, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Nel caso in esame, si tratta degli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, come documentato (cfr., doc. allegata al ricorso). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo”.
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